IL PRINCIPIO DEL REFERENTE UNICO NON CONSENTE DI ALTERNARSI PER L'ASSISTENZA

L’art. 24 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. collegato lavoro), ha modificato l’art. 33 – comma 3 della legge 104/92, introducendo il principio del referente unico per l’assistenza della persona con disabilità. Secondo questo principio il diritto alla fruizione dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104 del 1992, per assistere il familiare in condizione di disabilità grave, può essere riconosciuto ad un solo lavoratore, in possesso dei requisiti di legge, per assistere la stessa persona disabile.
Il parere del Consiglio di Stato n. 5078 del 2008 individua il referente unico nel soggetto che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi come punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito”.
L'articolo 24 della Legge n. 183/2010, l’interpello del Ministero del Lavoro n. 24 del 17 giugno 2011, le circolari INPS n. 155 del 3 dicembre 2010, INPDAP n. 1 del 14 febbraio 2011 Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 chiariscono l’indirizzo in merito alla Legge n. 183/2010: solo ai genitori è concesso alternarsi nell'assistenza del figlio nella fruizione dei tre giorni di permesso mensile.

FLC Monza-Brianza