IL PRINCIPIO DEL REFERENTE UNICO NON CONSENTE DI ALTERNARSI PER L'ASSISTENZA
L’art. 24 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. collegato lavoro), ha
modificato l’art. 33 – comma 3 della legge 104/92, introducendo il
principio del referente unico per l’assistenza della persona con
disabilità. Secondo questo principio il diritto alla fruizione dei
permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104 del 1992, per assistere
il familiare in condizione di disabilità grave, può essere riconosciuto
ad un solo lavoratore, in possesso dei requisiti di legge, per assistere
la stessa persona disabile.
Il parere del Consiglio di Stato n. 5078 del 2008 individua il referente
unico nel soggetto che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di
porsi come punto di riferimento della gestione generale
dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante
verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito”.
L'articolo 24 della Legge n. 183/2010, l’interpello del Ministero del
Lavoro n. 24 del 17 giugno 2011, le circolari INPS n. 155 del 3 dicembre
2010, INPDAP n. 1 del 14 febbraio 2011 Dipartimento Funzione Pubblica
n. 13 del 6 dicembre 2010 chiariscono l’indirizzo in merito alla Legge
n. 183/2010: solo ai genitori è concesso alternarsi nell'assistenza del
figlio nella fruizione dei tre giorni di permesso mensile.
FLC Monza-Brianza